TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sentenza n. 874/2020 del 22-12-2020
principi giuridici
Il consulente tecnico d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p., in quanto ausiliario del giudice, è responsabile, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., per i danni cagionati alle parti a titolo di responsabilità extracontrattuale, qualora incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti, con conseguente onere per il danneggiato di provare il nesso di causalità tra la condotta del consulente e il danno subito.
La erronea valutazione tecnica del consulente d'ufficio, che abbia determinato l'ingiusto rinvio a giudizio dell'attore, costituisce danno non patrimoniale risarcibile, liquidabile in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenuto conto della durata del procedimento penale subito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Erronea Identificazione Antropometrica e Responsabilità dei Consulenti Tecnici: Un Caso di Risarcimento Danni
Una recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese ha affrontato un caso di responsabilità extracontrattuale derivante da un'erronea identificazione antropometrica in ambito penale. La vicenda trae origine da un incendio doloso ai danni di un'attività commerciale. Le indagini, condotte dai Carabinieri, si sono avvalse di immagini estratte da telecamere di sorveglianza, la cui scarsa qualità ha reso necessaria una consulenza tecnica per identificare i presunti autori del reato.
Il Pubblico Ministero ha incaricato due esperti di polizia scientifica di effettuare una comparazione antropometrica tra le immagini dei sospetti e le schede fotografiche di alcuni soggetti, tra cui l'attore. Sulla base di tale consulenza, l'attore è stato identificato come uno degli autori dell'incendio e rinviato a giudizio per i reati di danneggiamento e incendio.
Nel corso del processo penale, la difesa dell'imputato ha contestato la validità delle tecniche utilizzate dai consulenti del PM, ritenendole inadeguate. Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo le argomentazioni della difesa, ha dichiarato inutilizzabili le immagini delle videocamere e inattendibili le risultanze delle consulenze antropometriche, assolvendo l'imputato.
L'attore ha quindi promosso un'azione civile nei confronti dei due consulenti tecnici, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della loro negligenza e colpa grave. Il Tribunale, accogliendo la domanda, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno.
Il Giudice ha fondato la propria decisione sull'art. 64 del codice di procedura civile, che disciplina la responsabilità del consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che i consulenti, in qualità di ausiliari di polizia giudiziaria, svolgono una funzione pubblica e sono responsabili dei danni cagionati a terzi con la violazione dei doveri connessi al proprio incarico.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provata la colpa grave dei consulenti, sulla base di una consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio civile. Da tale consulenza è emerso che la metodologia utilizzata dai convenuti era "assolutamente inidonea", "non scientifica", "fantasiosa" e "connotata da errori macroscopici". In particolare, i consulenti avevano utilizzato videogrammi di scarsa qualità, privi di dettagli antropometrici significativi, e li avevano comparati con fotografie di documenti di identità, una pratica ritenuta priva di validità scientifica.
Il Tribunale ha inoltre accertato il nesso causale tra l'erronea identificazione antropometrica e il rinvio a giudizio dell'attore, con conseguente sofferenza morale derivante dall'aver subito un processo penale fondato su risultanze peritali prive di fondamento. Il danno non patrimoniale è stato liquidato in via equitativa, tenuto conto della durata del procedimento penale e delle allegazioni dell'attore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.